Le pareti POROTON® e la nuova normativa

Reazione al fuoco

14 Giugno 2005

Sono stati recentemente emanati due decreti (D.M. 10/03/2005 e D.M. 15/03/2005) che recepiscono le normative europee in materia di classificazione dei prodotti nei confronti della reazione al fuoco.
Sebbene l’aspetto della reazione al fuoco interessi solo marginalmente i prodotti in laterizio, si sintetizza di seguito il contenuto delle nuove norme chiarendo in particolare la posizione dei prodotti POROTON® nei confronti della nuova classificazione.

1. Reazione al fuoco: la normativa italiana

Nella normativa italiana la “reazione al fuoco” di un materiale è definita dal D.M. 30.11.1983 “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi” come: “… il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto”.

Il D.M. 26.6.1984 “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi” stabiliva che i materiali dovessero essere classificati assegnandoli alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l’aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 non sono combustibili, quelli di classe 1 sono difficilmente combustibili, ecc..
Lo stesso decreto definiva le modalità di prova, certificazione e omologazione da seguire.
La classe di reazione al fuoco è dunque il parametro che fornisce il giudizio sulla attitudine del materiale a contribuire o meno al carico di incendio.

Il D.M. 14.1.1985 “Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall’allegato A1.1 al decreto del Ministro dell’interno 26 giugno 1984” attribuiva (art. 1) ai materiali di seguito elencati classe di reazione 0:

  • materiali da costruzione, compatti od espansi a base di ossidi metallici (ossido di calcio, magnesio, silicio, alluminio ed altri) o di composti inorganici (carbonati, solfati, silicati di calcio ed altri) privi di leganti organici;
  • materiali isolanti a base di fibre minerali (di roccia, di vetro, ceramiche ed altre) privi di leganti organici;
  • materiali costituiti da metalli con o senza finitura superficiale a base inorganica.

Tutti questi materiali sono sempre stati considerati incombustibili senza essere sottoposti a prova e per essi non è mai stato previsto il rilascio di alcun atto di omologazione.
Il laterizio POROTON®, secondo la normativa italiana vigente (D.M. 26.6.1984), risulta dunque classificato come materiale non combustibile e quindi di classe 0, in quanto rientrante nella prima categoria dei materiali da costruzione precedentemente elencati.
Si ricorda che, per i materiali cui il decreto attribuisce classe 0 di reazione al fuoco non è necessario procedere alle prove di combustibilità né ad alcuna pratica di omologazione.
Pertanto per tutti i prodotti POROTON® non ha alcun senso richiedere prove od omologazioni inerenti la reazione al fuoco. Al più il produttore potrà eventualmente rilasciare una dichiarazione in cui attesta che il materiale fornito fa parte di quelli cui viene attribuita classe 0 di reazione al fuoco secondo il D.M. 14.1.1985.

2. La nuova normativa sulla reazione al fuoco

Nel mese di marzo 2005 sono stati emanati due nuovi decreti inerenti la reazione al fuoco dei materiali da costruzione, e più precisamente:

  • D.M. 10.3.2005 “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio”;
  • D.M. 15.3.2005 “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”.

2.1 Il D.M. 10.3.2005

Di fatto si tratta del recepimento delle normative europee in materia di classificazione dei prodotti da costruzione nei confronti della reazione al fuoco. In particolare il decreto recepisce la classificazione contenuta nella norma UNI EN 13501-1.
La classificazione in oggetto viene articolata in Euroclassi ed essa riguarda esclusivamente i prodotti definibili come “prodotti da costruzione”; in essa non rientrano pertanto altri tipi di prodotti quali mobili imbottiti, tendaggi, ecc..
Il decreto in oggetto integra e modifica di fatto il D.M. 26.6.1984 ed il successivo D.M. 3.9.2001 che lo aveva aggiornato.
L’applicazione delle Euroclassi ad un prodotto da costruzione, allo stato attuale, può essere volontaria od obbligatoria in funzione dei riferimenti temporali definiti dal cosiddetto “periodo di coesistenza” stabilito, per ciascun prodotto, dalla commissione europea con comunicazione in GUCE (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea) dei riferimenti alla specificazione tecnica armonizzata relativa.
Il “periodo di coesistenza” è definito da una data di inizio, coincidente con la data di applicabilità della specificazione tecnica armonizzata, i cui estremi sono stati pubblicati in GUCE, ai fini della marcatura CE e da una data di termine coincidente con quella a partire dalla quale la presunzione di conformità deve essere basata sulle specifiche tecniche armonizzate (coincidente inoltre con la data ultima per il ritiro delle specifiche tecniche nazionali in contrasto con quelle armonizzate).
Ai fini dell’impiego nelle attività soggette al controllo di Prevenzione Incendi il prodotto deve essere sottoposto al regime di attestazione della conformità applicabile: omologazione ai sensi del D.M. 26.6.84 (inclusa la procedura di cui all’art. 10) ovvero marcatura CE, secondo le condizioni di seguito riportate:

  1. in mancanza della specificazione tecnica armonizzata e comunque sino alla data di inizio del periodo di coesistenza il regime di attestazione della conformità applicabile è unicamente quello previsto dal D.M. 26.6.84; in tale contesto l’atto di omologazione (per i prodotti tenuti a tale adempimento) ed il certificato ai sensi dell’art. 10 può essere rilasciato secondo le classi italiane o secondo le Euroclassi in applicazione della norma europea EN 13501-1. Resta inteso che, per i prodotti tenuti a tale adempimento, anche per l’omologazione in Euroclassi le condizioni di impiego e posa in opera per l’uso conforme alla destinazione sono quelle indicate nell’atto di omologazione stesso in relazione alle condizioni di prova;
  2. durante il periodo di coesistenza la classificazione secondo le Euroclassi è possibile ai fini della marcatura CE ovvero, in alternativa, resta ancora consentito quanto indicato al precedente punto 1;
  3. dalla data di termine del periodo di coesistenza la classificazione è possibile solo secondo le Euroclassi per la corrispondente marcatura CE.

Per quanto attiene i prodotti POROTON®, in base a quanto sopra esposto, decorrendo il termine del periodo di coesistenza che porterà all’applicazione obbligatoria della marcatura CE ai prodotti in laterizio dal 1.4.2006, fino a tale data sarà applicabile la precedente classificazione (“Classe 0” secondo il D.M. 26.6.1984). Successivamente i prodotti POROTON® saranno classificati ai fini della reazione al fuoco in “Euroclasse A1”.
L’Euroclasse A1 prevede che i materiali in essa inclusi non debbano essere sottoposti a prova (cfr. Allegato C del D.M. 10.3.2005). L’Allegato C del decreto prevede inoltre, come condizione vincolante per l’attribuzione dell’Euroclasse A1, il fatto che i prodotti non contengano più dell’1% in peso o volume (in base a quello che produce l’effetto più restrittivo) di materiale organico ripartito in maniera omogenea.
I prodotti POROTON® soddisfano ampiamente anche questo requisito, essendo la presenza di sostanze organiche mediamente inferiore allo 0,5% in peso.

2.2 Il D.M. 15.3.2005

Tale decreto specifica le modalità di applicazione della nuova classificazione dei prodotti, chiarendo per esempio i requisiti e le modalità di utilizzo di prodotti isolanti interposti in intercapedini.
Esso specifica infine l’ambito e le condizioni di impiego consentito per i prodotti; in particolare l’art. 10 prevede che i prodotti per i quali è prescritta la classe di reazione al fuoco possano essere impiegati in Italia, secondo l’uso conforme alla loro destinazione, se muniti della marcatura CE prevista dalle disposizioni comunitarie.
Resta inteso che, in mancanza di dette disposizioni comunitarie o in attesa della loro emanazione, si applica la normativa italiana vigente (D.M. 26.6.1984).
Infine va segnalato che il decreto in oggetto non prevede alcuna sostituzione dei materiali (prodotti da costruzione) conformi alle disposizioni in materia di reazione al fuoco vigenti al momento della loro installazione.

3. Conclusioni

A livello generale il sistema di classificazione europeo per la reazione al fuoco recepito con i decreti citati privilegia, come parametro fondamentale , la valutazione del rilascio di calore in funzione del tempo, considerando il gocciolamento e la produzione di fumo quali parametri accessori.
Si tratta quindi di criteri di prova e classificazione dei prodotti da costruzione difficilmente comparabili con quelli finora utilizzati in Italia in quanto fondati su un diverso approccio ed effettuati sulla base di differenti parametri caratteristici.
Ne discende un’organizzazione in classi principali e classi aggiuntive (da dichiarare comunque obbligatoriamente), che dà luogo ad una possibilità di combinazioni relative alle prestazioni del prodotto estremamente più articolata di quella prevista dal sistema italiano.
Nel caso particolare di nostro interesse, cioè i prodotti POROTON®, si può affermare che le nuove norme non portano ad alcuna modifica sostanziale della situazione.
I prodotti POROTON® ad oggi classificati in “Classe 0” saranno classificati in “Euroclasse A1” possedendo tutti i requisiti prescritti per farne parte. Questa classificazione, che significa che il materiale non fornisce alcun contributo all’incendio, comporta in automatico l’esenzione da qualsiasi obbligo di prove e/o omologazioni di sorta.

La modulistica predisposta per la reazione al fuoco nelle pratiche prevenzione incendi (MOD_DICH_CONF) non è necessaria per le murature in POROTON®. Essa serve solo per prodotti per i quali sia prescritta l’esecuzione delle prove e/o l’omologazione.

Con riferimento alle pratiche di prevenzione incendi, pertanto, si ribadisce che non sussiste alcun obbligo circa la presentazione del modello MOD_DICH_CONF per le murature in POROTON®. Al più il produttore potrà eventualmente rilasciare una dichiarazione in cui attesta che il materiale fornito fa parte di quelli cui viene attribuita “Classe 0” di reazione al fuoco secondo il D.M. 14.1.1985 o, con riferimento alle nuove norme, “Euroclasse A1” secondo il D.M. 10.3.2005.

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