Aggiornamento del Decreto “Requisiti Minimi”:
le novità per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici

25 Maggio 2026

Il D.M. 28.10.2025 “Aggiornamento del decreto requisiti minimi”, in vigore dal 3 giugno 2026, oltre a costituire lo strumento attuativo della direttiva EPBD III, nasce con l’obiettivo di risolvere le criticità riscontrate negli anni nell’applicazione del D.M. 26.6.2015 “Requisiti minimi”, recependo alcune FAQ ministeriali di chiarimento ed ottimizzando lo svolgimento di alcune verifiche che si sono rivelate talvolta di difficile applicazione.

Diverse sono le novità introdotte con il nuovo provvedimento normativo, alcune sostanziali, altre più di dettaglio. In questo articolo si propone una disamina complessiva del nuovo decreto, evidenziando modifiche ed aggiornamenti introdotti, con approfondimenti e considerazioni sulle principali verifiche richieste per edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti e sopraelevazioni. Si riportano infine alcune utili tabelle di sintesi che riassumono prescrizioni e requisiti, sia per edifici di nuova costruzione che per interventi su edifici esistenti, evidenziando le differenze del D.M. 28.10.2025 rispetto al D.M. 26.6.2015.

1. Il quadro normativo nazionale aggiornato

Alla luce delle recenti disposizioni legislative e dei decreti vigenti, nonché della contestuale abrogazione e/o sostituzione di precedenti provvedimenti, si riassume sinteticamente in fig. 1 l’evoluzione del quadro normativo nazionale sul rendimento energetico in edilizia, che fa capo al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i..

Sintesi dell’evoluzione della legislazione nazionale sul rendimento energetico nell’edilizia.
Fig. 1 – Sintesi dell’evoluzione della legislazione nazionale sul rendimento energetico nell’edilizia.

Il recente D.M. 28.10.2025 recante “Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»” (nel seguito anche “aggiornamento decreto requisiti minimi”) aggiorna il D.M. 26.6.2015 “Requisiti minimi degli edifici” (nel seguito anche “decreto requisiti minimi”), con un restyling che apporta diverse modifiche relative all’approccio della verifica dell’involucro edilizio nei vari ambiti di applicazione (nuova costruzione, ristrutturazioni importanti, riqualificazione energetica), ad aspetti impiantistici, ai sistemi di automazione e controllo (BACS) e per la mobilità elettrica. Come evidenziato nello schema di fig. 1, tale decreto è lo strumento di attuazione del D.Lgs. 48/2020 di recepimento della Direttiva EPBD III del 2018 (recentemente aggiornata dalla EPBD IV, conosciuta come “Direttiva Case Green”, ad oggi non ancora recepita a livello nazionale).

2. D.M. 28.10.2025 “Aggiornamento decreto requisiti minimi”: considerazioni generali

Il primo aspetto da evidenziare si riscontra nelle premesse del D.M. 28.10.2025, dove si afferma: “Ritenuto necessario aggiornare ed integrare il citato decreto ministeriale 26 giugno 2015 anche al fine di disciplinare gli aspetti relativi al benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, alla sicurezza in caso di incendi, ai rischi connessi all’attività sismica e alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici”. Ampliando esplicitamente, seppure in modo qualitativo, il campo d’azione del decreto, estendendolo anche ad aspetti non strettamente legati all’efficienza energetica intesa come mero calcolo delle dispersioni termiche e del fabbisogno energetico, si rende ancora più evidente l’esigenza, già presente nel decreto requisiti minimi, di concepire l’edificio nel suo complesso, attraverso una progettazione cosiddetta “integrata”.

Il limitarsi a valutare le sole prestazioni dei singoli prodotti o componenti infatti non potrà mai garantire il raggiungimento dei livelli prestazionali richiesti all’intero edificio, non solo in termini di isolamento termico ma anche acustici, strutturali, di resistenza al fuoco e di comfort abitativo.

Emerge inoltre la crescente attenzione alla valutazione dei ponti termici. L’art. 2 aggiunge all’elenco delle definizioni anche quella di ponte termico, inteso come “zona più o meno estesa dell’involucro edilizio caratterizzata da dispersione termica dovuta a discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o geometrico e all’utilizzo di materiali con diversi valori di conduttività termica, in conformità a quanto definito dalla norma UNI EN ISO 10211”.

L’art. 10 modifica in maniera analoga la definizione di ponte termico presente nell’All. A, punto 32, del D.Lgs. 192, indicata in precedenza come “discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro)”. Resta tuttavia incomprensibile per quale motivo il legislatore non sia intervenuto contestualmente anche sulla definizione riportata al punto 33 dell’All. A dello stesso D.Lgs. 192, che definisce un ponte termico corretto “quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per più del 15% la trasmittanza termica della parete corrente”. Tale definizione risulta infatti piuttosto aleatoria, vista la difficoltà nella maggior parte dei casi di definire le esatte dimensioni della parete fittizia, nonché limitante, in quanto trascura gli aspetti termo-igrometrici correlati alla presenza di un ponte termico.

Già il D.M. 26.6.2015 “Requisiti minimi” aveva comunque superato tale approccio e, senza considerare la definizione di ponte termico corretto, richiamava direttamente le pertinenti norme tecniche per il calcolo dettagliato dei ponti termici.

Richiedeva inoltre, con particolare attenzione ai ponti termici negli interventi di nuova costruzione, lo svolgimento della verifica termo-igrometrica a rischio di formazione di muffa, di fondamentale importanza per verificarne l’effettiva corretta soluzione e per garantire di conseguenza condizioni di benessere e comfort abitativo.

Il D.M. 28.10.2025 aggiorna poi i riferimenti normativi, prevedendo, con l’art. 9, la sostituzione integrale dell’Allegato 2 (Articolo 3) del decreto requisiti minimi, recante “Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici”. Con l’inserimento delle UNI/TS 11300-5 e UNI/TS 11300-6 si completa l’elenco delle regole tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica che, essendo richiamate all’interno di un decreto, sono automaticamente trasformate da riferimento volontario a strumento obbligatorio diventando, di fatto, le regole cogenti che consentono di dare concreta attuazione al provvedimento legislativo.

L’art. 8, infine, stabilisce la sostituzione integrale dell’Allegato 1 (Articoli 3 e 4) del decreto requisiti minimi, recante “Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici”.

Il nuovo “Allegato 1” definisce metodologie di calcolo, requisiti, parametri e prescrizioni, con riferimento ai diversi livelli di intervento, che restano inalterati, di seguito elencati:

  • edifici di nuova costruzione (ivi compresi la demolizione e ricostruzione e l’ampliamento per un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque maggiore a 500 m3) o edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello (cioè che interessano oltre il 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva);
  • edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni importanti di secondo livello (cioè che interessano oltre il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio ed eventualmente l’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva);
  • edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica (cioè che interessano non più del 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione o ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio).

Esso aggiunge inoltre chiarimenti utili a gestire la molteplicità delle situazioni applicative e la variabilità delle possibili configurazioni di intervento o della combinazione di interventi di diverso livello attuabili sugli edifici.

Per quanto concerne altre modifiche, si riporta di seguito un elenco delle principali novità introdotte, alcune delle quali saranno oggetto di approfondimento nel seguito:

  • adozione delle superfici esterne lorde come riferimento per lo svolgimento dei calcoli: se finora il legislatore non si era mai esplicitamente espresso a favore di uno specifico metodo di calcolo, ora si ribadisce più volte che i calcoli debbano essere effettuati con riferimento alle misure esterne lorde, ovvero alle superfici esterne lorde;
  • integrazione dei parametri del fabbricato dell’edificio di riferimento (necessario per lo svolgimento delle verifiche richieste per edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, nonché per il calcolo dell’APE). Anziché continuare a considerare in maniera forfetaria l’effetto dei ponti termici già incluso nei valori di trasmittanza “di riferimento”, si introduce l’obbligo di conteggiare separatamente nell’involucro dell’edificio di riferimento alcune tipologie di ponti termici “non strutturali”, che possono dunque essere convenzionalmente denominati anch’essi “di riferimento”;
  • la verifica della trasmittanza termica massima degli elementi edilizi, già richiesta per edifici che subiscono ristrutturazioni importanti di secondo livello o interventi di riqualificazione energetica, è stata resa meno gravosa. La verifica dei valori comprensivi dei ponti termici, è stata sostituita da quella della trasmittanza termica in sezione corrente (senza effetto di ponti termici) da confrontare con valori limite tabellati forniti dal decreto. Nel caso di ristrutturazioni di secondo livello è richiesto di verificare anche la trasmittanza comprensiva di ponti termici da confrontare con valori limite maggiorati, calcolati tenendo conto anche di coefficienti lineici di trasmissione forniti dal decreto in funzione della zona climatica e della posizione dell’isolante all’interno della stratigrafia della parete (esterno, interno o in intercapedine), per le sole tipologie di ponte termico tabellate;
  • introduzione di nuovi criteri di verifica del parametro H’T, coefficiente medio globale di scambio termico dell’involucro. La verifica, originariamente richiesta per interventi di nuova costruzione e per ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello, presentava alcune criticità, ad esempio nel caso di interventi su edifici esistenti poco isolati o provvisti di ampie superfici vetrate. Quindi, mentre per le nuove costruzioni la procedura resta inalterata ed i valori limite sono ancora espressi in funzione della zona climatica e del rapporto di forma S/V dell’edificio, per le ristrutturazioni importanti di primo livello la verifica è stata rimodulata, ridefinendo i valori limite in base alle caratteristiche dell’edificio: i nuovi valori vengono espressi, oltre che in funzione della zona climatica, anche in funzione della percentuale di superficie vetrata dell’involucro antecedente la ristrutturazione, ovvero al rapporto tra la superficie vetrata oggetto di intervento e la superficie di tutti i componenti (opachi e/o vetrati) oggetto di intervento. Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello la verifica è stata invece eliminata (si consideri che, a compensazione, sono previste le verifiche relative alle trasmittanze termiche dei componenti edilizi sopra menzionate);
  • aggiornamento della definizione di edificio ad energia quasi zero (nZEB), in termini di valutazione dell’integrazione delle fonti rinnovabili e dei corrispondenti requisiti, disciplinati ora dall’Allegato 3 del D.Lgs. 199/2021, in sostituzione del precedente riferimento normativo, il D.Lgs. 28/2011;
  • inserimento di richiami alle tematiche di sicurezza degli edifici, quali la sicurezza in caso di incendi e in termini di protezione dal rischio sismico. Per interventi di nuova costruzione o per ristrutturazioni importanti di primo livello è infatti ribadita l’obbligatorietà dell’applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, oltre al rispetto della normativa in materia di protezione del rischio sismico (NTC 2018) con “Valutazione di sicurezza” per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello;
  • introduzione di prescrizioni finalizzate all’integrazione dei dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici per edifici non residenziali provvisti di parcheggio (interno o adiacente) in caso di nuova costruzione, ristrutturazione importante (se coinvolge parcheggio e infrastrutture elettriche), o di edifici esistenti anche se non sottoposti a ristrutturazione. Per gli edifici residenziali vengono introdotti obblighi in termini di installazione di un numero minimo di punti di ricarica o di esecuzione di infrastrutture di canalizzazione in caso di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione importante.

3. Calcoli, verifiche e parametri da considerare

Nel prosieguo della trattazione si approfondiranno principalmente le prescrizioni del D.M. 28.10.2025 per edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti e sopraelevazioni; nel § 6 è presente una tabella di sintesi con tutti i requisiti richiesti. Per interventi di ristrutturazione o riqualificazione su edifici esistenti si riporta similmente nel § 7 una tabella di sintesi dei requisiti richiesti caso per caso.

Si premette che il nuovo decreto attuativo, non apportando sostanziali modifiche alla metodologia di calcolo della prestazione energetica a suo tempo introdotta dal D.M. 26.6.2015 decreto requisiti minimi, non provvede alla risoluzione di importanti carenze, soprattutto in relazione alla sottovalutazione (o non corretta valutazione) dell’inerzia termica come parametro per poter controllare, insieme al risparmio energetico, il comfort abitativo. I principali parametri energetici di riferimento da considerare restano quelli introdotti dal decreto requisiti minimi.

4. Applicazione del D.M. 28.10.2025 per edifici di nuova costruzione, demo-ricostruzione e ampliamenti

Entrando nel merito dei contenuti del D.M. 28.10.2025, tra le principali verifiche da svolgere per edifici di nuova costruzione e assimilabili, con riferimento a quelle che interessano direttamente la progettazione del fabbricato (cioè le strutture dell’edificio senza gli impianti) si confermano, in continuità con il D.M. 26.6.2015, le seguenti:

  • Coefficiente medio globale di scambio termico H’T: controllare che il parametro H’T risulti inferiore al pertinente valore riportato nella “Tabella 10”, All. 1, App. A, del D.M. 28.10.2025 [tab. 1].
Tab. 1 – La “Tabella 10” del D.M. 28.10.2025, All. 1, App. A, che riporta il valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H’T limite [W/m²K] per gli edifici di nuova costruzione e per demolizioni e ricostruzioni.
Rapporto di forma (S/V)
Zone climatiche S/V < 0,4 0,4 ≤ S/V < 0,7 S/V ≥ 0,7
Zone A e B 0,80 0,63 0,58
Zone C 0,80 0,60 0,55
Zone D 0,80 0,58 0,53
Zone E 0,75 0,55 0,50
Zone F 0,70 0,53 0,48
Considerazioni – Poiché le superfici vetrate sono tipicamente quelle con trasmittanza termica più elevata, ai fini del soddisfacimento della verifica sarà necessario limitare la percentuale di superficie delle chiusure trasparenti rispetto a quella delle superfici opache.
  • Area solare equivalente estiva: l’area solare equivalente estiva per unità di superficie utile, definita dal parametro Asol,est/Asup utile, deve risultare inferiore al valore limite riportato nella “Tabella 12”, All. 1, App. A, del D.M. 28.10.2025 [tab. 2].
Tab. 2 – La “Tabella 12” del D.M. 28.10.2025, All. 1, App. A, che riporta il valore massimo ammissibile del rapporto tra area solare equivalente estiva dei componenti finestrati e l’area della superficie utile Asol,est/Asup utile [adim.].
Categoria edificio Tutte le zone climatiche
Categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3) ≤ 0,030
Tutti gli altri edifici ≤ 0,040
Considerazioni – Questa verifica vuole dunque imporre l’adozione di un’adeguata schermatura delle superfici trasparenti maggiormente esposte al sole, al fine di limitare, nella stagione estiva, l’apporto di calore per irraggiamento che contribuisce al surriscaldamento degli ambienti interni.
  • Limitazione dei fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e contenimento della temperatura interna degli ambienti: il D.M. 28.10.2025, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e contenere la temperatura interna degli ambienti si limita a richiedere:
    • di valutare l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare;
    • di verificare, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale Im,s, nel mese di massima insolazione, sia maggiore o uguale a 290 W/m²:
      • per tutte le pareti verticali opache, escluse quelle comprese nel quadrante nord-ovest/nord/nord-est, almeno una delle seguenti condizioni:
        • che il valore della massa superficiale Ms sia superiore a 230 kg/m² (al netto di intonaci);
        • che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE sia inferiore a 0,10 W/m²K;
      • per tutte le strutture opache orizzontali o inclinate che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE sia inferiore a 0,18 W/m²K.

Considerazioni – Su tale questione il D.M. 28.10.2025 non ha apportato alcuna variazione rispetto alle prescrizioni del decreto requisiti minimi. Pertanto esso non interviene neppure nella risoluzione delle criticità a suo tempo riscontrate, tra le quali si annovera, ad esempio, la totale assenza di qualsiasi riferimento al concetto di inerzia termica e al parametro “capacità termica”, nonostante già la Direttiva 2010/31/UE, EPBD II (All. I, punto 3, riconfermato dalla Direttiva 2018/844/UE, EPBD III) richiedesse esplicitamente che se ne dovesse tenere conto e nonostante resti evidente che il contenimento del fabbisogno energetico di un edificio non possa prescindere dall’ottenimento di condizioni di comfort interno, non certo correlate al solo parametro “trasmittanza termica periodica YIE”.

Il fatto di continuare a trascurare la combinazione di parametri inerziali quali capacità termica, sfasamento, smorzamento, potrebbe comportare la progettazione di edifici solo teoricamente efficienti dal punto di vista energetico, in un paese, come l’Italia, nel quale le condizioni climatiche conducono ad un eccessivo e sempre più massiccio ricorso alla climatizzazione estiva.

  • Verifiche igrometriche: in questo ambito il D.M. 28.10.2025 conferma l’impostazione introdotta dal decreto requisiti minimi, richiedendo lo svolgimento di verifiche termo-igrometriche, da effettuare in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 13788:
    • verifica dell’assenza del rischio di formazione di muffe;
    • verifica dell’assenza di condensazioni interstiziali.

Rispetto al D.M. 26.6.2015 si aggiungono tuttavia alcune precisazioni riguardo alla metodologia di calcolo, indicando che le verifiche devono essere effettuate sia sulla sezione corrente, sia sul ponte termico e che, in particolare:

  • il calcolo deve essere effettuato con riferimento alle norme UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO 10211;
  • le verifiche di conformità alla norma UNI EN ISO 13788 possono essere condotte anche con metodi più dettagliati, così come previsto da tale norma. Tali verifiche sono soddisfatte qualora la quantità massima ammissibile di condensa interstiziale non sia superata e non vi sia nessun residuo alla fine di un ciclo annuale.

Quest’ultima precisazione recepisce una delle FAQ ministeriali di chiarimento pubblicate nel 2018 per allinearsi alle indicazioni contenute nella norma tecnica richiamata.

Considerazioni – Resta il fatto che, come è noto, le prestazioni termiche dei materiali peggiorano all’aumentare del loro contenuto di umidità; inoltre gli strati isolanti soggetti a periodica formazione di condensa tendono a degradare progressivamente nel tempo diminuendo i loro requisiti prestazionali. Dato che il fenomeno di condensa interstiziale si manifesta, laddove sussistano le condizioni, nella stagione fredda, esso andrebbe a peggiorare i requisiti di isolamento termico proprio nel periodo in cui questi sono maggiormente importanti. Si ribadisce pertanto, al di là del formale soddisfacimento della verifica, l’importanza di progettare strutture opache per le quali sia verificata la completa assenza di formazione di condensa interstiziale.

Riguardo la verifica del rischio muffa, essa si conferma essere di fondamentale importanza anche per verificare la corretta soluzione dei ponti termici e per garantire quindi condizioni di benessere e comfort abitativo.

5. L’edificio di riferimento

Soddisfatte le prescrizioni e verifiche generali sin qui esposte, la verifica globale della prestazione energetica dell’edificio, sia per quanto riguarda i singoli indici di prestazione energetica, sia ai fini della determinazione della classe energetica complessiva dell’edificio, deve essere svolta con la metodologia dell’edificio di riferimento (D.M. 28.10.2025, All. 1, App. A).

Con edificio di riferimento, o target, si intende “un edificio identico (a quello di progetto – n.d.r.) in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici lorde, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati” (parametri forniti dal medesimo decreto in All. 1, App. A – n.d.r.).

In pratica, con l’ausilio di appositi software di calcolo, applicando all’edificio i parametri definiti per l’edificio di riferimento si determinano gli indici EPH,nd,limite, EPC,nd,limite ed EPgl,tot,limite; si deve poi verificare che per l’edificio reale, con i reali parametri definiti dal progettista, che possono essere diversi da quelli di riferimento, siano verificate le seguenti condizioni:

EPH,nd < EPH,nd,limite

EPC,nd < EPC,nd,limite

EPgl,tot < EPgl,tot,limite

Analoga verifica dovrà essere svolta per le efficienze degli impianti, la cui trattazione viene qui omessa.

Si riconferma la scarsa attenzione al comportamento dinamico dell’involucro edilizio ed ai parametri che, seppure in modo semplificato, possono consentire di tenerne conto: i parametri relativi al fabbricato dell’edificio di riferimento continuano infatti a riguardare, in primo luogo, le trasmittanze termiche stazionarie dei vari componenti d’involucro, alle quali il D.M. 28.10.2025 si limita ad aggiungere le trasmittanze termiche lineiche di specifiche tipologie di ponti termici.

Per edifici di nuova costruzione e/o derivanti da demolizione e ricostruzione, le trasmittanze di riferimento per le diverse strutture del fabbricato ed i requisiti dei componenti coincidono con i valori che nel decreto requisiti minimi erano indicati a partire dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e ad uso pubblico e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici; le trasmittanze termiche lineiche di riferimento, relative alle dimensioni interne (Ψint) o alle dimensioni esterne (Ψest), sono riportate nella tab. 3.

Il D.M. 28.10.2025 chiarisce inoltre che, per tutti i dati di input e i parametri che non vengono forniti, si utilizzano i valori dell’edificio reale con riferimento alle misure esterne lorde, ossia le superfici esterne lorde.

I ponti termici “non strutturali” devono quindi essere inseriti nell’edificio di riferimento, con trasmittanze termiche lineiche predefinite e considerando lunghezze pari a quelle dell’edificio reale.

Tab. 3 – La “Tabella 5-bis” del D.M. 28.10.2025, All. 1, App. A, che riporta le trasmittanze termiche lineiche relative alle dimensioni interne (Ψint) e alle dimensioni esterne (Ψest).

Zona Climatica
Tipologie di
ponti termici
Ψint (W/mK) Ψest (W/mK)
A e B C D E F A e B C D E F
Aggancio balcone 0,57 0,46 0,44 0,40 0,39 0,39 0,32 0,32 0,29 0,29
Davanzale serramento 0,10 0,09 0,10 0,10 0,11 0,10 0,09 0,10 0,10 0,11
Spalla serramento 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08
Architrave serramento 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Cassonetto serramento 0,28 0,25 0,21 0,22 0,23 0,28 0,25 0,21 0,22 0,23

Considerazioni – La modellizzazione più raffinata dei ponti termici consente di migliorare la caratterizzazione dell’edificio di riferimento e di allinearla maggiormente a quella dell’edificio reale, facilitando il soddisfacimento delle verifiche. In precedenza l’effetto di tutti i ponti termici era considerato incluso in maniera forfetaria nei valori di trasmittanza termica di riferimento, impostazione che implicava un “vantaggio” prestazionale intrinseco dell’edificio di riferimento rispetto a quello reale e che, da un punto di visita pratico, comportava che per la progettazione dell’edificio reale spesso si adottassero, per le strutture opache verticali, valori di trasmittanza termica in parete corrente talvolta molto inferiori a quelli di riferimento, per compensare l’effetto di dispersione termica dovuto alla presenza dei ponti termici, soprattutto quando particolarmente rilevanti. L’approccio adottato dal D.M. 28.10.2025 porta a distinguere tra:

  • ponti termici “strutturali”, che sono evidentemente pertinenti alla geometria e alle scelte progettuali delle strutture verticali opache, come ad esempio pilastro in linea, angoli verticali, cordoli o travi di piano, aggetti di gronda, ecc. …, e che, se progettati correttamente, hanno un’incidenza che rientra nell’ambito delle previsioni della normativa, quindi nei valori delle trasmittanze termiche di riferimento per edifici di nuova costruzione;
  • ponti termici “non strutturali”, che dipendono dalla geometria e dalla dimensione di altri elementi che possono variare di estensione in modo significativo in funzione di scelte progettuali non strettamente correlate alle strutture opache verticali, quali balconi e perimetro dei serramenti, e possono avere incidenze molto variabili, ben oltre i limiti di previsione, in funzione della tipologia dell’edificio, dello sviluppo di serramenti e balconi e delle scelte architettoniche e strutturali.

La nuova impostazione, migliorata e più aderente alla realtà, ha dunque comportato lo scorporo dei ponti termici “non strutturali” (balconi e perimetro dei serramenti) dalla valutazione delle trasmittanze di riferimento, nelle quali si continua comunque a considerare incluso l’effetto dei ponti termici “strutturali”.

La metodologia, pur consentendo in linea teorica di operare nell’edificio reale combinazioni di soluzioni e scelte diverse (per esempio: chiusure trasparenti più performanti di quelle di riferimento, impianti con rendimenti migliori di quelli di riferimento e strutture opache verticali con trasmittanza termica maggiore di quella di riferimento e dotate di massa superficiale più elevata) continuerà a non stimolare la ricerca di soluzioni progettuali diverse da quelle di riferimento, in quanto risulterà molto più semplice allinearsi ai parametri indicati piuttosto che studiare ed applicare scelte diverse, magari dettate da altre esigenze o semplicemente ritenute più logiche e funzionali per il caso specifico.

Considerazioni – Questo tipo di approccio non è quindi premiante per chi voglia ricercare soluzioni qualitativamente migliori per il benessere ed il comfort abitativo oltre che in grado di ridurre il consumo energetico “reale”. Paradossalmente il metodo di calcolo considera la presenza di una tenda per schermare le superfici finestrate, che poi nessuno controllerà se effettivamente sarà installata o verrà utilizzata, ma trascura l’apporto dell’inerzia termica di un involucro massivo che invece fornirà con certezza il proprio contributo in termini di riduzione del fabbisogno energetico per la climatizzazione, di contenimento delle variazioni interne di temperatura e di comfort abitativo, come approfondito in nostri precedenti articoli:

https://www.poroton.it/news/12589/temperatura-operativa-variazione-differente-inerzia-termica/
https://www.poroton.it/news/10011/nuovi-requisiti-minimi-efficienza-energetica-edifici-esempio-applicativo/
https://www.poroton.it/news/1346/calcolo-fabbisogno-energetico-edificio/

6. Tabella di confronto D.M. 26.6.2015 vs D.M. 28.10.2025 – Edifici di nuova costruzione e assimilabili

Si riporta di seguito una tabella che riassume, con riferimento alle prescrizioni e verifiche già parzialmente esposte e commentate in maniera estesa nei paragrafi precedenti, le eventuali variazioni apportate dal D.M. 28.10.2025 al previgente D.M. 26.6.2015, per edifici di nuova costruzione, demolizioni-ricostruzioni, ampliamenti (> 15% o > 500 m3, compresi i casi di recupero di volumi esistenti precedentemente non climatizzati o i casi di cambio di destinazione d’uso, es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) e sopraelevazioni. Si riportano anche i riferimenti ai pertinenti articoli dei decreti che trattano gli specifici punti, ed un sintetico commento sulle eventuali modifiche apportate dal D.M. 28.10.2025.

D.M. 26/06/2015
Prescrizioni / Verifiche generali
D.M. 28/10/2025
Prescrizioni / Verifiche generali – Modifiche
H’T – Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente

Verifica che sia inferiore al valore limite previsto (All. 1, Art. 3.3, comma 2 b) i.). Confronto con valori massimi ammissibili in All. 1, App. A, Tab. 10 righe da 1 a 3

H’T – Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente

Verifica che sia inferiore al valore limite previsto (All. 1, Art. 3.3, comma 2 b) i.). Confronto con valori massimi ammissibili in All. 1, App. A, Tab. 10

Nessuna variazione, riconfermate le previgenti prescrizioni

Asol,est/Asup utile – Rapporto area solare equivalente estiva / area superficie utile

Verifica che rispetti i limiti previsti (All. 1, Art. 3.3, comma 2 b) ii.). Confronto con valori massimi ammissibili in All. 1, App. A, Tab. 11

Asol,est/Asup utile – Rapporto area solare equivalente estiva / area superficie utile

Verifica che rispetti i limiti previsti (All. 1, Art. 3.3, comma 2 b) ii.). Confronto con valori massimi ammissibili in All. 1, App. A, Tab. 12

Nessuna variazione, riconfermate le previgenti prescrizioni

Limitazione fabbisogno energetico per climatizzazione estiva e contenimento temperatura interna degli ambienti (All. 1, Art. 3.3, comma 4 b))

Verifica nelle località in cui Im,s ≥ 290 W/m2:

  • pareti opache verticali con massa superficiale Ms > 230 kg/m2 o trasmittanza termica periodica YIE < 0,10 W/m2K
  • pareti opache orizzontali e inclinate con trasmittanza termica periodica YIE < 0,18 W/m2K
Limitazione fabbisogno energetico per climatizzazione estiva e contenimento temperatura interna degli ambienti (All. 1, Art. 3.3, comma 4 b))

Verifica nelle località in cui Im,s ≥ 290 W/m2:

  • pareti opache verticali con massa superficiale Ms > 230 kg/m2 o trasmittanza termica periodica YIE < 0,10 W/m2K
  • pareti opache orizzontali e inclinate con trasmittanza termica periodica YIE < 0,18 W/m2K

Nessuna variazione, riconfermate le previgenti prescrizioni

Limitazione fabbisogno energetico per climatizzazione estiva e contenimento temperatura interna degli ambienti (All. 1, Art. 3.3, comma 4 a))

Valutazione puntuale e documentata dell’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, tali da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare

Limitazione fabbisogno energetico per climatizzazione estiva e contenimento temperatura interna degli ambienti (All. 1, Art. 3.3, comma 4 a))

Valutazione dell’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, tali da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare

Ridimensionamento delle previgenti prescrizioni (non più richiesto di documentare l’efficacia dei sistemi schermanti)

Verifiche termo-igrometriche (All. 1, Art. 2.3, comma 2):

  • assenza di rischio di condensazioni interstiziali
  • assenza di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici
Verifiche termo-igrometriche (All. 1, Art. 2.3, comma 2):

  • assenza di rischio di condensazioni interstiziali
  • assenza di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici

Confermate le previgenti prescrizioni, con aggiunta di precisazioni sui metodi di calcolo e verifica, e con ridimensionamento della prescrizione sulla condensazione interstiziale, ora ammessa purché non superi quantità massima ammissibile e nessun residuo alla fine del ciclo annuale

Trasmittanza U strutture edilizie di separazione tra edifici o unità confinanti e/o delimitanti verso l’ambiente esterno ambienti non climatizzati

Rispetto del valore limite U ≤ 0,8 W/m2K e contestuale rispetto requisiti acustici passivi D.P.C.M. 05/12/1997 (All. 1, Art. 3.3, comma 5)

Trasmittanza U strutture edilizie di separazione tra edifici o unità confinanti e/o delimitanti verso l’ambiente esterno ambienti non climatizzati

Rispetto del valore limite U ≤ 0,8 W/m2K e contestuale rispetto requisiti acustici passivi D.P.C.M. 05/12/1997 (All. 1, Art. 3.3, comma 5)

Nessuna variazione, riconfermate le previgenti prescrizioni

Obbligo integrazione delle fonti rinnovabili termiche ed elettriche secondo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2011 (All. 1, Art. 3.3, comma 6, All. 3 D.Lgs. 28/2011) Obbligo integrazione delle fonti rinnovabili termiche ed elettriche secondo quanto previsto dal D.Lgs. 199/2021 (All. 1, Art. 3.3, comma 6, All. III D.Lgs. 199/2021)

Aggiornati riferimenti legislativi su obbligo integrazione delle fonti rinnovabili

Rispetto limiti e regole inerenti alle dotazioni impiantistiche (All. 1, Art. 3.2, commi da 1 a 10) Rispetto limiti e regole inerenti alle dotazioni impiantistiche (All. 1, Art. 3.2, commi da 3 a 13)

Aggiornati riferimenti legislativi, aggiornato metodo di calcolo fattori di allocazione di energia elettrica e termica prodotta

Requisiti e prescrizioni per l’integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici (per i soli edifici dotati di posti auto) (All. 1, Art. 6 (Tab. 4, Tab. 5, Tab. 6))

Nuove disposizioni, non presenti nel previgente decreto

D.M. 26/06/2015
Verifiche (Edificio riferimento)
D.M. 28/10/2025
Verifiche (Edificio riferimento) – Modifiche
Parametri edificio di riferimento (fabbricato) (All. 1, App. A, Art. 1.1 (Tab. 1, 2, 3, 4, 5, 6), Art. 2 (Tab. 10 righe da 1 a 3, Tab. 11))

I valori delle trasmittanze di riferimento si considerano comprensivi dell’effetto dei ponti termici

Parametri edificio di riferimento (fabbricato) (All. 1, App. A, Art. 1.1 (Tab. 1, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6), Art. 2 (Tab. 10, Tab. 12))

I valori delle trasmittanze di riferimento si considerano comprensivi dell’effetto dei ponti termici diversi da quelli riportati nella Tab. 5-bis

Nessuna variazione dei parametri di riferimento preesistenti, ma scorporati i ponti termici “non strutturali” per i quali è stata aggiunta la Tab. 5-bis con i relativi parametri di riferimento (trasmittanze termiche lineiche Ψ)

Parametri edificio di riferimento (impianti tecnici) (All. 1, App. A, Art. 1.2, Tab. 7, 8, 9) Parametri edificio di riferimento (impianti tecnici) (All. 1, App. A, Art. 1.2, Tab. 7, 8, 9)

Nessuna variazione dei parametri di riferimento preesistenti

EPH,nd, EPC,nd, EPgl,tot – Indici di prestazione termica ed energetica

Verifica che risultino inferiori ai valori dei corrispondenti indici calcolati per l’edificio di riferimento (EPH,nd,limite, EPC,nd,limite, EPgl,tot,limite) (All. 1, Art. 3.3, comma 2 b) iii.)

EPH,nd, EPC,nd, EPgl,tot – Indici di prestazione termica ed energetica

Verifica che risultino inferiori ai valori dei corrispondenti indici calcolati per l’edificio di riferimento (EPH,nd,limite, EPC,nd,limite, EPgl,tot,limite) (All. 1, Art. 3.3, comma 2 b) iii.)

Nessuna variazione nella metodologia di calcolo

7. Tabella di confronto D.M. 26.6.2015 vs D.M. 28.10.2025 – Interventi su edifici esistenti

Si elencano nella seguente tabella di sintesi le principali verifiche richieste nel caso di interventi di ristrutturazione o riqualificazione su edifici esistenti, evidenziando le differenze introdotte dal D.M. 28.10.2025 rispetto al D.M. 26.6.2015. Si riportano anche i riferimenti ai pertinenti articoli dei decreti che trattano gli specifici punti, con un sintetico commento sulle eventuali modifiche apportate.

Legenda

  • ristrutturazioni importanti di primo livello: intervento che interessa oltre il 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comprende la ristrutturazione dell’impianto termico di climatizzazione invernale e/o estiva
  • ristrutturazioni importanti di secondo livello: intervento che interessa oltre il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico di climatizzazione invernale e/o estiva
  • riqualificazione energetica: interventi non riconducibili ai casi precedenti
D.M. 26/06/2015
Prescrizioni / Verifiche generali
D.M. 28/10/2025
Prescrizioni / Verifiche generali – Modifiche
H’T – Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente

A:
Verifica che sia inferiore al valore limite previsto (All. 1, Art. 3.3, comma 2 b) i.). Confronto con valori massimi ammissibili in All. 1, App. A, Tab. 10 righe da 1 a 3
B:
Verifica che sia inferiore al valore limite previsto (All. 1, Art. 4.2, comma 1 b)). Confronto con valori massimi ammissibili in All. 1, App. A, Tab. 10 riga 4

H’T – Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente

A:
Verifica che sia inferiore al valore limite previsto (All. 1, Art. 3.3, comma 2 b) i.). Confronto con valori massimi ammissibili in All. 1, App. A, Tab. 11

B:
Nessuna verifica.

Modificato criterio di valutazione per ristrutturazioni importanti di primo livello (riformulazione del limite in relazione alla percentuale di involucro trasparente ed alla zona climatica). Eliminata la verifica per ristrutturazioni importanti di secondo livello

A:
Asol,est/Asup utile – Rapporto area solare equivalente estiva / area superficie utile
Verifica che rispetti i limiti previsti (All. 1, Art. 3.3, comma 2 b) ii.). Confronto con valori massimi ammissibili in All. 1, Tab. 11
A:
Asol,est/Asup utile – Rapporto area solare equivalente estiva / area superficie utile
Verifica che rispetti i limiti previsti (All. 1, Art. 3.3, comma 2 b) ii.). Confronto con valori massimi ammissibili in All. 1, Tab. 12

Nessuna variazione, riconfermate le previgenti prescrizioni

A:
Limitazione fabbisogno energetico per climatizzazione estiva e contenimento temperatura interna degli ambienti (All. 1, Art. 3.3, comma 4 b))
Verifica nelle località in cui Im,s ≥ 290 W/m2:

  • pareti opache verticali con massa superficiale Ms > 230 kg/m2 o trasmittanza termica periodica YIE < 0,10 W/m2K
  • pareti opache orizzontali e inclinate con trasmittanza termica periodica YIE < 0,18 W/m2K
A:
Limitazione fabbisogno energetico per climatizzazione estiva e contenimento temperatura interna degli ambienti (All. 1, Art. 3.3, comma 4 b))
Verifica nelle località in cui Im,s ≥ 290 W/m2:

  • pareti opache verticali con massa superficiale Ms > 230 kg/m2 o trasmittanza termica periodica YIE < 0,10 W/m2K
  • pareti opache orizzontali e inclinate con trasmittanza termica periodica YIE < 0,18 W/m2K

Nessuna variazione, riconfermate le previgenti prescrizioni

A:
Limitazione fabbisogno energetico per climatizzazione estiva e contenimento temperatura interna degli ambienti (All. 1, Art. 3.3, comma 4 a))
Valutazione puntuale e documentata dell’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, tali da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare
A:
Limitazione fabbisogno energetico per climatizzazione estiva e contenimento temperatura interna degli ambienti (All. 1, Art. 3.3, comma 4 a))
Valutazione dell’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, tali da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare

Ridimensionamento delle previgenti prescrizioni (non più richiesto di documentare l’efficacia dei sistemi schermanti)

A, B, C:
Verifiche termo-igrometriche (All. 1, Art. 2.3, comma 2):

  • assenza di rischio di condensazioni interstiziali
  • assenza di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici
A, B, C:
Verifiche termo-igrometriche (All. 1, Art. 2.3, comma 2):

  • assenza di rischio di condensazioni interstiziali
  • assenza di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici

Confermate le previgenti prescrizioni, con aggiunta di precisazioni sui metodi di calcolo e verifica, e con ridimensionamento della prescrizione sulla condensazione interstiziale, ora ammessa purché non superi quantità massima ammissibile e nessun residuo alla fine del ciclo annuale

A:
Trasmittanza U strutture edilizie di separazione tra edifici o unità confinanti e/o delimitanti verso l’ambiente esterno ambienti non climatizzati
Rispetto del valore limite U ≤ 0,8 W/m2K e contestuale rispetto requisiti acustici passivi D.P.C.M. 05/12/1997 (All. 1, Art. 3.3, comma 5)
A:
Trasmittanza U strutture edilizie di separazione tra edifici o unità confinanti e/o delimitanti verso l’ambiente esterno ambienti non climatizzati
Rispetto del valore limite U ≤ 0,8 W/m2K e contestuale rispetto requisiti acustici passivi D.P.C.M. 05/12/1997 (All. 1, Art. 3.3, comma 5)

Nessuna variazione, riconfermate le previgenti prescrizioni

Trasmittanza termica massima degli elementi edilizi (All. 1, Art. 4, Art. 5.2)

B, C:
Verifica che la trasmittanza termica comprensiva di ponti termici non superi i valori limite previsti (All. 1, App. B, Art. 1.1, Tab. 1, 2, 3, 4)

Trasmittanza termica massima degli elementi edilizi (All. 1, Art. 4, Art. 5.2)

B:
Verifica che la trasmittanza termica in sezione corrente non superi i valori limite previsti (All. 1, App. B, Art. 1.1, Tab. 1, 2, 3, 4)
Verifica che la trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici non superi i valori limite previsti (All. 1, App. B, Art. 1.1, Tab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

C:
Verifica che la trasmittanza termica in sezione corrente non superi i valori limite previsti (All. 1, App. B, Art. 1.1, Tab. 1, 2, 3, 4)

Resa meno gravosa la verifica del rispetto della trasmittanza termica limite:

  • per ristrutturazioni importanti di secondo livello, il limite va calcolato considerando anche un incremento dovuto a ponti termici predefiniti
  • per interventi di riqualificazione energetica il limite va rispettato solo dalla trasmittanza in sezione corrente, senza considerare i ponti termici
B, C:
Riqualificazione impianti tecnici (All. 1, Art. 5.3)
Verifica del rispetto dei requisiti (All. 1, App. B, Art. 1.2, Art. 1.3, Tab. 6, 7, 8, 9)
B, C:
Riqualificazione impianti tecnici (All. 1, Art. 5.3)
Verifica del rispetto dei requisiti (All. 1, App. B, Art. 1.2, Art. 1.3)

Aggiornati riferimenti legislativi sui requisiti degli impianti tecnici, senza sostanziali variazioni

A:
Obbligo integrazione delle fonti rinnovabili termiche ed elettriche secondo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2011 (All. 1, Art. 3.3, comma 6, All. 3 D.Lgs. 28/2011)
A, B:
Obbligo integrazione delle fonti rinnovabili termiche ed elettriche secondo quanto previsto dal D.Lgs. 199/2021 (All. 1, Art. 3.3, comma 6, All. III D.Lgs. 199/2021)
(*) Dal 03.08.2026, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 5/2026, l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili è esteso anche agli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione importante di secondo livello

Aggiornati riferimenti legislativi su obbligo integrazione delle fonti rinnovabili

A:
Rispetto limiti e regole inerenti alle dotazioni impiantistiche (All. 1, Art. 3.2, commi da 1 a 10)
A:
Rispetto limiti e regole inerenti alle dotazioni impiantistiche (All. 1, Art. 3.2, commi da 3 a 13)

Aggiornati riferimenti legislativi e aggiornato metodo di calcolo fattori di allocazione di energia elettrica e termica prodotta

A, B, C (Edifici non residenziali):
Requisiti e prescrizioni per l’integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici (per i soli edifici dotati di posti auto) (All. 1, Art. 6, Tab. 4, 5)

A (Edifici residenziali):
Requisiti e prescrizioni per l’integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici (per i soli edifici dotati di posti auto) (All. 1, Art. 6, Tab. 6)

Nuove disposizioni, non presenti nel previgente decreto

D.M. 26/06/2015
Verifiche (Edificio riferimento)
D.M. 28/10/2025
Verifiche (Edificio riferimento) – Modifiche
A:
Parametri edificio di riferimento (fabbricato) (All. 1, App. A, Art. 1.1 (Tab. 1, 2, 3, 4, 5, 6), Art. 2 (Tab. 10 righe da 1 a 3, Tab. 11))
I valori delle trasmittanze di riferimento si considerano comprensivi dell’effetto dei ponti termici
A:
Parametri edificio di riferimento (fabbricato) (All. 1, App. A, Art. 1.1 (Tab. 1, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6), Art. 2 (Tab. 10, Tab. 12))
I valori delle trasmittanze di riferimento si considerano comprensivi dell’effetto dei ponti termici diversi da quelli riportati nella Tab. 5-bis

Nessuna variazione dei parametri di riferimento preesistenti, aggiunta Tab. 5-bis con parametri di riferimento (trasmittanze termiche lineiche Ψ) per alcune tipologie di ponti termici non strutturali

A:
Parametri edificio di riferimento (impianti tecnici) (All. 1, App. A, Art. 1.2, Tab. 7, 8, 9)
A:
Parametri edificio di riferimento (impianti tecnici) (All. 1, App. A, Art. 1.2, Tab. 7, 8, 9)

Nessuna variazione dei parametri di riferimento preesistenti

A:
EPH,nd, EPC,nd, EPgl,tot – Indici di prestazione termica ed energetica
Verifica che risultino inferiori ai valori dei corrispondenti indici calcolati per l’edificio di riferimento (EPH,nd,limite, EPC,nd,limite, EPgl,tot,limite) (All. 1, Art. 3.3, comma 2 b) iii.)
A:
EPH,nd, EPC,nd, EPgl,tot – Indici di prestazione termica ed energetica
Verifica che risultino inferiori ai valori dei corrispondenti indici calcolati per l’edificio di riferimento (EPH,nd,limite, EPC,nd,limite, EPgl,tot,limite) (All. 1, Art. 3.3, comma 2 b) iii.)

Nessuna variazione nella metodologia di calcolo

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